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Carta dei Diritti della Famiglia Presentazione (da L’osservatore romano,
25-11-1983) La "Carta dei diritti della
famiglia" ha le sue origini nella richiesta formulata dal sinodo dei
vescovi tenuto a Roma nel 1980 sul tema "I compiti della famiglia cristiana
nel mondo di oggi" (cf. "Propositio", n. 42). Sua santità,
papa Giovanni Paolo II, nell’esortazione apostolica Familiaris consortio
(n. 46), accolse la richiesta del sinodo e impegnò la Santa Sede a preparare
una Carta dei diritti della famiglia da presentare agli ambienti ed autorità
interessati. È importante capire
correttamente la natura e lo stile della Carta come ora viene presentata. Il documento non è
un’esposizione di teologia dogmatica o morale sul matrimonio e la famiglia,
sebbene esso rifletta il pensiero della chiesa in materia. Né è un codice di
condotta per persone o istituzioni interessate al problema. La Carta
differisce anche da una semplice dichiarazione di principi teoretici
riguardanti la famiglia. Essa, mira, piuttosto, a presentare a tutti i nostri
contemporanei, siano essi cristiani o no, una formulazione - la più completa
e ordinata possibile - dei fondamentali diritti inerenti a quella società
naturale e universale che è la famiglia. I diritti enunciati nella Carta
sono espressi nella coscienza dell’essere umano e nei valori comuni a tutta
l’umanità. La visione cristiana è presente in questa Carta come luce della
divina rivelazione che illumina la naturale realtà della famiglia. Questi
diritti sorgono, in ultima analisi, da quella legge che è inscritta dal
Creatore nel cuore di ogni essere umano. La società è chiamata a difendere
questi diritti dalle violazioni e a rispettarli e promuoverli nell’interezza
del loro contenuto. I diritti proposti devono essere
compresi secondo il carattere specifico di una "Carta". In alcuni
casi essi enunciano vere e proprie norme giuridicamente vincolanti; in altri
casi, esprimono postulati e princìpi fondamentali per una legislazione da
attuare e per lo sviluppo della politica familiare. In tutti i casi essi sono
un appello profetico in favore dell’istituzione familiare, la quale deve
essere rispettata e difesa da tutte le usurpazioni. Del resto quasi tutti questi
diritti si possono già trovare in altri documenti sia della chiesa che della comunità
internazionale. La presente Carta si prefigge di elaborarli ulteriormente, di
precisarli con maggior chiarezza e di raccoglierli in una presentazione
organica, ordinata e sistematica. Annesse al testo vi sono le indicazioni
delle "Fonti e riferimenti", da cui alcune delle formulazioni sono
state estratte. La Carta dei diritti della
famiglia è ora presentata dalla Santa Sede, organo centrale e supremo del
governo della chiesa cattolica. Il documento è arricchito da abbondanti
osservazioni e suggerimenti ricevuti in risposta ad un’ampia consultazione
delle conferenze episcopali di tutta la chiesa come anche di esperti in
materia, rappresentanti varie culture. La Carta è indirizzata principalmente
ai governi. Nel riaffermare, per il bene della società, la comune
consapevolezza dei diritti essenziali della famiglia, la Carta offre a tutti
quelli che condividono la responsabilita per il bene comune un modello e un
punto di riferimento per la elaborazione di una legislazione e di una
politica della famiglia, e una guida per i programmi di azione. Nel contempo la Santa Sede
propone fiduciosamente questo documento all’attenzione delle organizzazioni
internazionali intergovernative che, in ragione della loro competenza e cura
per la difesa e la promozione dei diritti umani, non possono ignorare o
permettere violazioni dei diritti fondamentali della famiglia. La Carta è naturalmente anche
diretta alle famiglie stesse: essa mira a rafforzare in esse la
consapevolezza del ruolo insostituibile e della posizione della famiglia; si
augura di ispirare le famiglie ad unirsi nella difesa e nella promozione dei
loro diritti; incoraggia le famiglie a compiere i loro doveri in modo che il
ruolo della famiglia possa diventare sempre più chiaramente apprezzato e
riconosciuto nel mondo d’oggi. La Carta è diretta, infine, a
tutti gli uomini e donne affinché si impegnino a fare tutto il possibile per
assicurare che i diritti della famiglia siano protetti e che l’istituzione
della famiglia sia rafforzata per il bene dell’intero genere umano, oggi e
nel futuro. La Santa Sede nel presentare
questa Carta, auspicata dai rappresentanti dell’episcopato di tutto il mondo,
rivolge un particolare appello a tutti i membri e le istituzioni della chiesa
perché diano chiara testimonianza delle convinzioni cristiane circa
l’insostituibile missione della famiglia, e procurino che famiglie e genitori
ricevano il necessario sostegno ed incoraggiamento per adempiere il compito
loro affidato da Dio. |
LA CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA Preambolo Considerando che: A) i diritti della persona, anche se espressi come
diritti dell’individuo, hanno una fondamentale dimensione sociale, che trova
nella famiglia la sua nativa e vitale espressione; B) la famiglia è fondata sul matrimonio, unione intima di
vita nella complementarità tra un uomo e una donna, che si costituisce con il
legame indissolubile del matrimonio liberamente contratto e pubblicamente
espresso, ed è aperta alla trasmissione della vita; C) il matrimonio è l’istituzione naturale alla quale è
affidata in maniera esclusiva la missione di trasmettere la vita; D) la famiglia, società naturale, esiste anteriormente
allo Stato e a qualsiasi altra comunità e possiede diritti propri, che sono
inalienabili; E) la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo
giuridico, sociale ed economico, una comunità di amore e di solidarietà che è
in modo unico adatta ad insegnare e a trasmettere valori culturali, etici, sociali,
spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri
membri e della società; F) la famiglia è il luogo dove diverse generazioni si
incontrano e si aiutano vicendevolmente a crescere nella sapienza umana e ad
armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze della vita
sociale; G) la famiglia e la società, che sono mutuamente legate
da vincoli vitali ed organici, hanno una funzione complementare nella difesa
e nel progresso del bene dell’umanità e di ogni persona; H) l’esperienza di diverse culture attraverso la storia
ha mostrato come sia necessario per la società riconoscere e difendere
l’istituzione familiare; I) la società, e in particolar modo lo Stato e le
Organizzazioni Internazionali, devono proteggere la famiglia con misure di
carattere politico, economico, sociale e giuridico, miranti a consolidare
l’unità e la stabilità della famiglia in modo che essa possa esercitare la
sua specifica funzione; J) i diritti, le fondamentali necessità, il benessere e i
valori della famiglia, anche se vengono progressivamente salvaguardati in
alcuni casi, sono spesso ignorati e non raramente minati da leggi,
istituzioni e programmi socio-economici; K) molte famiglie sono costrette a vivere in situazioni
di povertà che impediscono loro di svolgere il proprio ruolo con dignità; L) la Chiesa Cattolica, consapevole che il bene della
persona, della società e della Chiesa stessa passa attraverso la vita della
famiglia, ha ritenuto parte della sua missione proclamare a tutti il disegno
di Dio inscritto nella natura umana circa il matrimonio e la famiglia,
promuovere queste due istituzioni e difenderle contro quanti le attaccano; M) il Sinodo dei Vescovi, celebrato nel 1980, raccomandò
esplicitamente che fosse redatta e fatta giungere a tutti gli interessati una
Carta dei Diritti della Famiglia; la Santa Sede, dopo aver consultato le Conferenze
Episcopali, presenta ora questa Carta dei Diritti della Famiglia e fa
appello a tutti gli Stati, alle Organizzazioni Internazionali e a tutte le Istituzioni
e persone interessate, perché rispettino questi diritti ed assicurino il loro
effettivo riconoscimento e la loro osservanza. Articolo 1 Ogni persona ha diritto alla libera scelta del proprio stato di
vita, e perciò a sposarsi e formare una famiglia oppure a restare celibe o
nubile. a) Ogni uomo e ogni donna, che ha raggiunto l’eta del matrimonio e
ne ha la necessaria capacità, ha il diritto di sposarsi e di formare una
famiglia senza alcuna discriminazione; restrizioni legali all’esercizio di questo
diritto, sia di carattere permanente che temporaneo, possono essere
introdotte solamente quando sono richieste da gravi ed oggettive esigenze
dello stesso istituto matrimoniale e della sua rilevanza sociale e pubblica;
e devono, in ogni caso, rispettare la dignità e i diritti fondamentali della
persona. b) Coloro che desiderano sposarsi e formare una famiglia hanno il
diritto di attendersi dalla società quelle condizioni morali, educative,
sociali ed economiche che li mettano in grado di esercitare il loro diritto a
sposarsi in piena maturità e responsabilità. c) Il valore istituzionale del matrimonio deve essere sostenuto
dalle pubbliche autorità: la situazione delle coppie non sposate non deve
essere messa sullo stesso piano del matrimonio debitamente contratto. Articolo 2 Il matrimonio non può essere contratto se non mediante il libero e
pieno consenso degli sposi debitamente espresso. a) Tenendo nel dovuto rispetto il ruolo tradizionale delle famiglie,
in certe culture, nel guidare la decisione dei loro figli, ogni pressione che
impedisca la scelta di una determinata persona come coniuge deve essere
evitata. b) I futuri sposi hanno il diritto alla loro libertà religiosa.
Perciò imporre come previa condizione per il matrimonio il diniego della fede
o una professione di fede che sia contraria alla propria coscienza,
costituisce una violazione di questo diritto. c) Gli sposi, nella naturale complementarità che esiste tra uomo e
donna, godono della stessa dignità e di eguali diritti a riguardo del matrimonio. Articolo 3 Gli sposi hanno l’inalienabile diritto di costituire una famiglia e
di decidere circa l’intervallo fra le nascite e il numero dei figli da
procreare, tenendo pienamente in considerazione i loro doveri verso se stessi,
verso i figli già nati, la famiglia e la società, in una giusta gerarchia di
valori e in conformità all’ordine morale oggettivo che esclude il ricorso
alla contraccezione, alla sterilizzazione e all’aborto. a) Le attività delle pubbliche autorità e delle organizzazioni
private, che tentano in qualsiasi modo di limitare la libertà delle coppie
nel decidere dei loro figli, costituiscono una grave offesa contro la dignità
umana e contro la giustizia. b) Nelle relazioni internazionali, l’aiuto economico per lo sviluppo
dei popoli non deve essere condizionato dall’accettazione di programmi di
contraccezione, sterilizzazione o aborto. c) La famiglia ha diritto all’assistenza da parte della società per
quanto concerne i suoi compiti circa la procreazione e l’educazione dei
figli. Le coppie sposate, aventi una famiglia numerosa, hanno diritto ad un
adeguato aiuto e non devono essere sottoposte a discriminazione. Articolo 4 La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal
momento del concepimento. a) L’aborto è una diretta violazione del diritto fondamentale alla
vita dell’essere umano. b) Il rispetto per la dignità dell’essere umano esclude ogni
manipolazione sperimentale o sfruttamento dell’embrione umano. c) Tutti gli interventi sul patrimonio genetico della persona umana,
i quali non mirino a correggere le anomalie, costituiscono una violazione del
diritto all’integrità fisica e contrastano il bene della famiglia. d) I figli, sia prima che dopo la nascita, hanno diritto ad una
speciale protezione e assistenza, come l’hanno pure le madri sia durante la
gravidanza sia, per un ragionevole periodo, dopo il parto. e) Tutti i figli, sia nati nel matrimonio che fuori di esso, godono
dello stesso diritto alla protezione sociale, in vista del loro integrale
sviluppo personale. f) Gli orfani o i fanciulli privi dell’assistenza dei loro genitori
o tutori devono ricevere particolare protezione da parte della società. Lo
Stato, per quanto riguarda l’affidamento o l’adozione, deve provvedere una
legislazione che faciliti le famiglie capaci di accogliere nelle loro case
bambini che hanno bisogno di una assistenza permanente o temporanea e che, in
pari tempo, rispetti i diritti naturali dei genitori. g) I bambini che sono handicappati hanno diritto di trovare nella
casa e nella scuola un ambiente adatto al loro sviluppo umano. Articolo 5 Avendo dato la vita ai loro figli, i genitori hanno l’originario,
primario ed inalienabile diritto di educarli; essi devono perciò essere
riconosciuti come i primi e principali educatori dei loro figli. a) I genitori hanno il diritto di educare i loro figli in conformità
con le loro convinzioni morali e religiose, tenendo conto delle tradizioni
culturali della famiglia che favoriscano il bene e la dignità del bambino;
essi devono inoltre ricevere dalla società l’aiuto e l’assistenza necessari
per svolgere convenientemente il loro ruolo educativo. b) I genitori hanno il diritto di scegliere liberamente scuole o
altri mezzi necessari per educare i loro figli in conformità con le loro
convinzioni. Le pubbliche autorità devono far sì che pubblici sussidi siano
stanziati in maniera che i genitori siano veramente liberi nell’esercitare
questo diritto, senza andare incontro ad oneri ingiusti. Non si devono costringere
i genitori a sostenere, direttamente o indirettamente, spese supplementari,
che impediscano o limitino ingiustamente l’esercizio di questa libertà. c) I genitori hanno il diritto di ottenere che i loro figli non
siano costretti a frequentare le scuole che non sono in armonia con le loro
proprie convinzioni morali e religiose. In particolare l’educazione sessuale
- che è un diritto fondamentale dei genitori - deve essere compiuta sotto la
loro attenta guida sia in casa sia nei centri educativi scelti e controllati
da loro. d) I diritti dei genitori sono violati ogni qualvolta venga imposto
dallo Stato un sistema obbligatorio di educazione, da cui sia esclusa ogni
formazione religiosa. e) Il diritto primario dei genitori ad educare i propri figli deve
essere sostenuto in tutte le forme di collaborazione tra genitori, insegnanti
ed autorità scolastiche, e particolarmente nelle forme di partecipazione
intese a dare voce ai cittadini nel funzionamento delle scuole e nella
formulazione ed applicazione delle politiche educative. f) La famiglia ha il diritto di esigere che i mezzi di comunicazione
sociale siano strumenti positivi per la costruzione di una società, che
rafforzi i valori fondamentali della famiglia. Nel contempo la famiglia ha il
diritto di essere adeguatamente protetta, specialmente per quanto riguarda i
suoi membri più giovani, dagli effetti negativi e dagli abusi dei mass media.
Articolo 6 La famiglia ha il diritto di esistere e di progredire come famiglia. a) Le pubbliche autorità devono rispettare e promuovere la dignità,
la legittima indipendenza, l’intimità, l’integrità e la stabilità di ogni
famiglia. b) Il divorzio intacca la stessa istituzione del matrimonio e della
famiglia. c) Il sistema della famiglia allargata, dove esiste, deve essere
stimato ed aiutato a compiere sempre meglio il suo tradizionale ruolo di
solidarietà e di mutua assistenza, pur nel rispetto, in pari tempo, dei
diritti della famiglia nucleare e della dignità personale di ogni membro. Articolo 7 Ogni famiglia ha il diritto di vivere liberamente la propria vita
religiosa domestica sotto la guida dei genitori, così come ha il diritto di
professare pubblicamente e di diffondere la fede, di prendere parte al culto
pubblico e a scegliere liberamente programmi di istruzione religiosa senza
patire discriminazione. Articolo 8 La famiglia ha il diritto di esercitare la sua funzione sociale e
politica nella costruzione della società. a) Le famiglie hanno il diritto di formare associazioni con altre
famiglie ed istituzioni, per svolgere il ruolo della famiglia in modo
conveniente ed effettivo, come pure per proteggere i diritti, promuovere il
bene, e rappresentare gli interessi della famiglia. b) Sul piano economico, sociale, giuridico e culturale, deve essere
riconosciuto il legittimo ruolo delle famiglie e delle associazioni familiari
nella elaborazione e nell’attuazione dei programmi che interessano la vita
della famiglia. Articolo 9 Le famiglie hanno il diritto di poter fare assegnamento su una
adeguata politica familiare da parte delle pubbliche autorità nell’ambito
giuridico, economico, sociale e fiscale, senza discriminazione di sorta. a) Le famiglie hanno il diritto a condizioni economiche che
assicurino loro un livello di vita adeguato alla loro dignità e pieno
sviluppo. Non devono essere impedite dall’acquistare e conservare proprietà
private che possano favorire una stabile vita familiare; le leggi concernenti
l’eredità o la trasmissione della proprietà devono rispettare i bisogni e i
diritti dei membri della famiglia. b) Le famiglie hanno diritto a misure nell’ambito sociale che
tengano conto dei loro bisogni, specialmente nel caso di morte prematura di
uno o di entrambi i genitori, di abbandono di uno dei coniugi, di incidente,
di malattia o di invalidità, nel caso di disoccupazione, e ogni qual volta la
famiglia abbia da sostenere oneri straordinari a favore dei suoi membri per
ragioni di anzianità, di handicaps fisici o mentali o dell’educazione dei
figli. c) Gli anziani hanno il diritto di trovare all’interno della propria
famiglia o, quando ciò non sia possibile, in adeguate istituzioni, un
ambiente che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in serenità,
esplicando quelle attività che sono compatibili con la loro età e li mettano
in grado di partecipare alla vita sociale. d) I diritti e la necessità della famiglia, e specialmente il valore
della sua unità, devono essere presi in considerazione nella politica e nella
legislazione penale, di modo che il detenuto rimanga in contatto con la
propria famiglia e questa sia adeguatamente sostenuta durante il periodo di
detenzione. Articolo 10 Le famiglie hanno diritto a un ordine sociale ed economico in cui
l’organizzazione del lavoro permetta ai membri di vivere insieme, e non ostacoli
l’unità, il benessere, la salute e la stabilità della famiglia, offrendo
anche la possibilita di sana ricreazione. a) La remunerazione del lavoro deve essere sufficiente per fondare e
mantenere una famiglia con dignità, sia mediante un conveniente salario,
chiamato "salario familiare", sia mediante altre misure sociali,
quali gli assegni familiari o la remunerazione del lavoro casalingo di uno
dei genitori; dovrebbe essere tale da non obbligare le madri a lavorare fuori
casa con detrimento della vita familiare e specialmente dell’educazione dei
figli. b) Il lavoro in casa della madre deve essere riconosciuto e
rispettato per il suo valore nei confronti della famiglia e della società. Articolo 11 La famiglia ha il diritto a una decente abitazione, adatta per la
vita della famiglia e proporzionata al numero dei membri, in un ambiente che
provveda i servizi di base per la vita della famiglia e della comunità. Articolo 12 Le famiglie dei migranti hanno diritto alla medesima protezione di quella
concessa alle altre famiglie. a) Le famiglie degli immigrati hanno diritto al rispetto per la
propria cultura e a ricevere sostegno ed assistenza per la loro integrazione
nella comunità alla quale recano il proprio contributo. b) I lavoratori emigranti hanno diritto di vedere la propria
famiglia unita il più presto possibile. c) I rifugiati hanno diritto all’assistenza da parte delle autorità
pubbliche e delle organizzazioni internazionali onde facilitare la riunione
delle loro famiglie. |
Fonti e riferimenti Preambolo A) Rerum novarum, 9; Gaudium
et spes, 24. B) Pacem in terris, Parte I; Gaudium et spes, 48 e 50;
Familiaris consortio, 19; Codex iuris canonici, 1056. C) Gaudium et spes, 50; Humanae
vitae, 12; Familiaris consortio, 28. D) Rerum novarum, 9 e 10; Familiaris consortio, 45. E) Familiarìs consortio, 43. F) Gaudium et spes, 52; Familiaris
consortio, 21. G) Gaudium et spes, 52; Familiaris
consortio, 42 e 45. I) Familiaris consortio, 45. J) Familiaris consortio, 46. K) Familiaris consortio, 6 e 77. L) Familiaris consortio, 3 e 46. M) Familiaris consortio, 46. Articolo 1 Rerum novarum, 9; Pacem in terris, Parte I; Gaudium et spes,
26; Dichiarazione universale dei diritti umani, 16,1. a) Codex iuris canonici, 1058 e 1077; Dichiarazione
universale, 16,1. b) Gaudium et spes, 52; Familiaris
consortio, 81. c) Gaudium et spes, 52; Familiaris
consortio, 81 e 82. Articolo 2 Gaudium et spes, 52; Codex iuris canonici, 1057 § 1; Dichiarazione
universale, 16,2. a) Gaudium et spes, 52. b) Dignitatis humanae, 6. c) Gaudium er spes, 49; Familiaris consortio, 19 e 22;
Codex iuris canonici, 1135; Dichiarazione universale, 16,1. Articolo 3 Populorum progressio, 37; Gaudium et spes, 50 e 87; Humanae vitae,
10; Familiaris consortio, 30 e 46. a) Familiaris consortio, 30. b) Familiaris consortio, 30. c) Gaudium et spes, 50. Articolo 4 Gaudium et spes,
51; Familiaris consortio, 26. a) Humanae vitae, 14; Sacra Congregazione per la Dottrina
della Fede, Dichiarazione sull'aborto procurato, 18 novembre 1974; Familiaris
consortio, 30. b) Papa Giovanni Paolo II, Indirizzo alla Pontificia Accademia
delle Scienze, 23 ottobre 1982. d) Dichiarazione universale, 25,2; Dichiarazione sui
diritti del fanciullo, Preambolo e 4. e) Dichiarazione universale, 25,2. f) Familiaris consortio, 41. g) Familiaris consortio, 77. Articolo 5 Divini illius magistri, 27-34; Gravissimum educationis, 3; Familiaris
consortio, 36; Codex iuris canonici, 793 e 1136. a) Familiaris consortio, 46. b) Gravissimum educationis, 7; Dignitatis humanae, 5;
Papa Giovanni Paolo II, Libertà religiosa e l’Atto finale di Helsinki
(Lettera ai capi di Stato delle nazioni che hanno firmato l’Atto finale di
Helsinki), 4b; Familiaris consortio, 40; Codex iuris canonici,
797. c) Dignitatis humanae, 5; Familiaris consortio, 37 e
40. d) Dignitaris humanae, 5; Familiaris consortio, 40. e) Familiaris consortio, 40; Codex iuris canonici,
796. f) Papa Paolo VI, Messaggio per la Terza giornata mondiale delle
Comunicazioni Sociali, 1969; Familiaris consortio, 76. Articolo 6 Familiaris consortio, 46. a) Rerum novarum, 10; Familiaris consortio, 46; Convenzione
internazionale sui diritti civili e politici, 17. b) Gaudium et spes, 48 e 50. Articolo 7 Dignitatis humanae, 5; Libertà religiosa e l’Atto finale di Helsinki,
4b; Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, 18. Articolo 8 Familiaris consortio, 44 e 48. a) Apostolicam actuositatem, 11; Familiaris consortio,
46 e 72. b) Familiaris consortio, 44 e 45. Articolo 9 Laborem exercens, 10 e 19; Familiaris consortio, 45; Dichiarazione
universale, 16, 3 e 22; Convenzione internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali, 10,1. a) Mater et magistra, Parte II; Laborem exercens, 10; Familiaris
consortio, 45; Dichiarazione universale, 22 e 25; Convenzione
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 7,a,ii. b) Familiaris consortio, 45 e 46; Dichiarazione universale,
25,1; Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e
culturali, 9, 10,1 e 10,2. c) Gaudium et spes, 52; Familiaris
consortio, 27. Articolo 10 Laborem exercens, 19; Familiaris consortio, 77; Dichiarazione
universale, 23,3. a) Laborem erercens, 19; Familiaris consortio, 23 e
81. b) Familiaris consortio, 23. Articolo 11 Apostolicam actuositatem, 8; Familiaris consortio, 81; Convenzione
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 11,1. Articolo 12 Familiaris consortio, 77; Carta sociale europea, 19. |